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D. 13/10/1997 n. 52

4) All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: “2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine che sia sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara di appalto se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato III A (prein formazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di gara di cui all'allegato III B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.”

5) All'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: “4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato III A (preinformazione), sempreché l'avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di avviso di cui all'allegato III C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato III D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.”

6) All'articolo 23 il testo esistente diviene paragrafo 1 ed è inserito il seguente paragrafo: “2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

- sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;

-se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

-l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.”

7) È aggiunto il seguente articolo: “Articolo 38 bis Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tal fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo (*). (*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1).”

8) L'articolo 39 è sostituito dal testo seguente: “Articolo 39

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE:

-il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna ammini strazione al di sotto della soglia;

- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all'accordo. I prospetti statistici richiesti a norma del presente paragrafo non comprendono le informazioni relative agli appalti di cui siano oggetto i servizi appartenenti alla categoria 8 dell'allegato I A, i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, o i servizi di cui all'allegato I B, purché il loro valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 200 000 ECU.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva.” 9) L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente direttiva.

Art. 2 La direttiva 93/36/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 5:

A) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: “1. a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

I) aggiudicati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell'allegato I nel settore della difesa, qualora gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell'allegato II, nel caso in cui il loro valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200 000 diritti speciali di prelievo (DSP); II) aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore al controvalore in ecu di 130 000 DSP; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato II.

b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia pari o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

c) Il controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell'ecu espresso in DSP durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio. Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

d) Le soglie di cui alla lettera a) e i loro controvalori espressi in ecu e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee periodicamente, all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.”;

B) è aggiunto il seguente paragrafo: “7. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari fornitori.”

2) All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: “1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma non siano comunicate qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i fornitori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.”

3) All'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: “1 bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquan tadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.” 4) All'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo: “3 bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara d'appalto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, se del caso, all'allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.”

 

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